Statuto - VECA

Vai ai contenuti

Menu principale:

Statuto

Associazione


 
Art. 1 Costituzione e Denominazione

E' costituita un’Associazione Sportiva Dilettantistica denominata ”Venezia Eventi – Cavalli e Ambiente Associazione Sportiva Dilettantistica” per brevità denominata anche  “ VE-CA a.s.d. ”, per la tutela del patrimonio paesaggistico, ambientale e l'incentivazione turistica di Venezia/Mestre, in stretta relazione con lo sviluppo dell'equitazione e delle diverse attività legate al mondo animale.
È una libera Associazione apolitica, apartitica ed aconfessionale con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché dalle leggi speciali e dal presente Statuto.

Art. 2 Sede

 - L’Associazione ha sede in Venezia – Mestre, via Torino, 125. L’Associazione potrà istituire sedi secondarie, filiali o anche semplici recapiti in ogni altro luogo.

Art. 3. Finalità

L'Associazione persegue le seguenti finalità:
a)  promuovere e diffondere uno stile di vita, rispettoso degli animali e della natura, favorendo il rapporto armonioso fra uomo, ambiente e animali, attraverso il cavallo. Questi favorisce più di ogni altro l’approccio con l’ambiente, e racchiude in se tutte le caratteristiche per veicolare messaggi positivi alle nuove generazioni, inducendo la gestione di attività sportive dilettantistiche, agonistiche, didattiche, amatoriale, ricreative ed aggregative ivi comprese quelle culturali, formative, turistiche e di intrattenimento;
b)  promuovere la realizzazione di ippovie con la tracciatura di percorsi a cavallo permanenti da inserire nella cartografia del turismo alternativo della Regione Veneto;
c)  sollecitare l’attenzione delle forze politiche sulle risorse e potenzialità ambientali, della Città di Venezia e Mestre Terraferma;

Art. 4. -Attività 

L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, intende:
- diffondere l’attività equestre fin dall’età scolare, anche mediante la costituzione di centri ippici;
- promuovere e realizzare fattorie didattiche;
- promuovere ed organizzare la pratica dell’ippoterapia;
- promuovere ed organizzare la pratica del turismo equestre;
-
promuovere ed organizzare eventi e manifestazioni sportive;
- promuovere ed organizzare tutte quelle iniziative che potranno ravvisarsi di utilità per il sodalizio.
L’Associazione può agire in collaborazione con Enti pubblici e privati, associazioni culturali, sportive, consorzi, cooperative che perseguono scopi e finalità affini e/o complementari; nonché aderire ad organismi nazionali ed internazionali che abbiano similari obiettivi.
L’Associazione intende affiliarsi alla Federazione Italiana Sport Equestri  (F.I.S.E.)
L’Associazione potrà inoltre aderire ad altre Associazioni o Società o Enti aventi finalità analoghe alle proprie e riconosciuti  dalla F.I.S.E  e dal CONI.
L’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CIO, del CONI, nonché allo statuto e ai regolamenti della Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E.) e s’impegna ad accettarne anche la normativa disciplinare nonché le decisioni che le autorità federali dovessero adottare in caso di vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva.
L’Associazione Sportiva Dilettantistica è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’elettività e gratuità delle cariche associative e dall’obbligatorietà del bilancio annuale.
L’Associazione potrà darsi veste giuridica diversa, allo scopo di realizzare finalità statutarie.
L’Associazione non assume alcuna responsabilità per gli eventuali incidenti derivanti agli associati e loro familiari in qualsiasi circostanza ed in particolare durante lo svolgimento delle attività equestri, come pure non risponde degli eventuali danni arrecati a terzi od a cose di terzi.

Art. 5. Associati 

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali e la sostengono mediante il versamento delle quote associative.
Gli associati hanno il dovere di difendere in campo sportivo il buon nome dell’associazione e di osservare le regole dettate dalla Federazione ed organismi ai quali l’Associazione aderisce.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. La qualifica di associati è intrasmissibile e la quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
Non può essere associato dell’Associazione chi svolge attività d’impresa (direttamente o indirettamente anche per interposta persona, società o Ente), ovvero rivesta la qualifica di socio in società aventi come oggetto l’esercizio di attività commerciali e/o di servizi nell’ambito del settore equestre; non può essere altresì associato colui il quale è interdetto, fallito o è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.
Gli associati di distinguono nelle seguenti categorie:
- onorari
: quelle persone fisiche o Enti che l’Assemblea degli associati, su proposta del Consiglio Direttivo per speciali benemerenze acquisite nei riguardi dell’Associazione o per particolari meriti sportivi, ritenga di conferire detta qualifica. La nomina solleva l’associato dal pagamento della quota annuale.
- effettivi: persone o enti che s’impegnano a versare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. Sono effettivi coloro che sottoscrivono la tessera dell’Associazione, la quale deve essere rinnovata ogni anno. Gli associati accettano senza riserve le norme statutarie e regolamentari e ne fanno proprie le finalità.
-  juniores: sono i minori sotto i 18 anni che s’impegnano a versare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo e che sottoscrivono la tessera dell’Associazione, la quale deve essere rinnovata ogni anno. Gli associati juniores accettano senza riserve le norme statutarie e regolamentari e ne fanno proprie le finalità.

Art. 6. 
 
L'ammissione degli associativi è deliberata, su domanda del richiedente, dal Consiglio Direttivo a suo dicrezionale e insindacabile giudizio.
In caso di domanda di ammissione ad associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
Gli associati cessano di appartenere all’Associazione:
a) per dimissioni volontarie comunicate a mezzo lettera raccomandata o mezzo equipollente;
b) per morosità, quando cioè l’associato non provveda al pagamento della quota associativa entro 60 gg. dalla scadenza;
c) per incompatibilità accertata e deliberata dal Consiglio Direttivo nel caso previsto dall’art. 5, comma 4;
d) per espulsione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, nei confronti dell’associato che abbia compiuto azioni disonorevoli o comunque idonee a recare grave pregiudizio al buon nome dell’Associazione o al perseguimento del fine sociale.
e) per provvedimenti disciplinari che abbiano comportato la radiazione da parte della F.I.S.E.
Le delibere del Consiglio direttivo di cui alle lettere c) e d) sono insindacabili, inappellabili ed immediatamente efficaci.
L’associato che per qualsiasi causa abbia cessato di appartenere all’Associazione non può richiedere la restituzione delle quote versate e non ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

                                                                                                              Art. 7

Tutti gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme possono essere esclusi dall’Associazione su decisione  del Consiglio Direttivo. La qualifica di associato dà diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali, nonché di partecipare alle attività associative secondo le modalità stabilite nell’apposito regolamento.
L’attività dell’associato non dovrà mai in alcun modo essere diretta contro gli interessi morali o materiali dell’Associazione.
Tutti gli associati sono impegnati alla massima collaborazione per il conseguimento dello scopo sociale ed al rispetto dello Statuto e delle norme regolamentari dettate dal Consiglio Direttivo.
 Art. 8

Tutti gli associati hanno diritto di voto, tranne gli associati juniores che lo acquistano alla prima assemble utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età, su quanto previsto dall’ordine del giorno dell’assemblea, sull’approvazione del rendiconto economico finanziario,  sull'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti  nonchè sulla nomina degli organi direttivi dell'Associazione.


 Art. 9 Provvedimenti disciplinari

 Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti degli associati, che non si attengono alle norme societarie e regolamentari, i seguenti provvedimenti graduati come segue:
- richiamo verbale;
- richiamo scritto;
- sospensione;
- espulsione.
L’espulsione, che avrà efficacia immediata, potrà comunque essere comminata, senza seguire la gradualità prevista,  nei casi di estrema gravità e pregiudizio arrecato all’Associazione ovvero ad un associato della stessa.
La delibera, adottata dal Consiglio Direttivo, deve essere comunicata all’associato espulso con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o forma equipollente dalla quale si rinvenga l’effettivo ricevimento.

Art. 10. - Risorse Economiche e Gestione

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
beni, immobili e mobili, contributi, donazioni e lasciti, rimborsi, trofei, attività marginali di carattere commerciale e produttivo, e ogni altro tipo d’entrata che possa concorrere a vantaggio dell’Associazione purché non in contrasto con le finalità sociali.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote d’Associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali quote straordinare stabilite dall'assemblea, che ne determina l'ammontare necessario alla copertura dei costi di mantenimento.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non sia imposta dalla legge.
Art. 11. - L’anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre d’ogni anno.
Il Consiglio Direttivo deve redigere il rendiconto annuale consuntivo. Il rendiconto consuntivo deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica e finanziaria dell’Associazione nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
Il rendiconto consuntivo deve essere sottoposto all’esame dell’Assemblea ordinaria ogni anno entro 120 giorni o al più tardi entro 180 giorni dalla fine dell’anno sociale. Insieme alla convocazione dell’assemblea ordinaria che riporta l’ordine del giorno l’approvazione del rendiconto, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del rendiconto stesso.

Art. 12. - Organi
 
 Gli organi dell’Associazione sono:
l’Assemblea degli associati;
il Consiglio Direttivo;
il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere.
Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali:
a) coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per reati non colposi;
b) coloro che abbiano subito squalifiche superiori ad un anno inflitte dal C.O.N.I., dalla F.I.S.E., e/o altri organismi sportivi competenti;
c) coloro che ricoprono cariche sociali in altre Società e Associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della stessa Federazione, ovvero nell’ambito della medesima disciplina sportiva facente capo all’Ente di Promozione Sportiva di appartenenza.

Art. 13 - Assemblea generale degli associati

Funzionamento dell’Assemblea
L’Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l’universalità degli associati e, le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti.
La convocazione dell’Assemblea potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative e che all’atto della richiesta ne propongono l’ordine del giorno.
In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell’Assemblea potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.
L’Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire  la massima partecipazione degli associati.
Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione i soli associati in regola con il versamento delle quote associative annuali e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
Ogni associato può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di tre associati.
Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, da un altro membro del Consiglio Direttivo intervenuto all’Assemblea e scelto dalla maggioranza dei presenti.
L’Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell’Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
L’assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell’Assemblea sia redatto da un Notaio.
Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa e dal Segretario. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Art 14.  - Validità delle Assemblee

L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto ed in seconda convocazione con la presenza di almeno il 30% degli associati e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
L’Assemblea
straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti quattro quinti degli associati aventi diritto di voto ed in seconda convocazione con la presenza di almeno i due terzi degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Ogni associato ha diritto ad un voto.

Art 15 - Assemblea Ordinaria

La convocazione dell’Assemblea ordinaria avverrà minimo 8 giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell’Associazione oppure in alternativa la convocazione potrà avvenire con comunicazione scritta agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax,  telegramma o raccomandata (anche a mano). Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
L’Assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all’anno, entro quattro ovvero sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del rendiconto consuntivo.
Spetta all’Assemblea ordinaria deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’Associazione nonché in merito:
-     all’approvazione dei rendiconti consuntivi e preventivi di ciascun anno;
-         
a determinare le eventuali quote associative straordinarie;
-         
alla nomina del Presidente del Vice Presidente e del Tesoriere e dei componenti del Consiglio Direttivo;
-         
a tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’Associazione che non rientrino nella competenza dell’Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Art 16. Assemblea Straordinaria

L’Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 11 giorni prima dell’adunanza mediante affissione d’avviso nella sede dell’Associazione o in alternativa la convocazione potrà avvenire con comunicazione scritta agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax, telegramma o raccomandata (anche a mano). Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:
-         
approvazione e adeguamento dello statuto sociale;
-         
approvazioni o modificazioni del regolamento interno;
-         
revoca del Consiglio Direttivo;
-         
scioglimento dell’ Associazione e modalità di liquidazione.
L’assemblea straordinaria potrà deliberare la modifica della veste giuridica in società sportiva qualora ciò si rendesse opportuno per  l’ampliamento delle attività statutarie.

Art. 17. - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto di un numero di membri non inferiore a tre né superiore a nove, eletti dall’Assemblea fra i soci.
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili e svolgono la loro attività gratuitamente, tuttavia potranno essere rinosciuti dei rimborsi spese e dei compensi
a coloro che svolgono uno specifico incarico tecnico, organizzativo o amministrativo nell’ambito delle attività sociali e comunque nei limiti delle normative vigenti, che potranno essere definiti da apposito Regolamento elaborato e approvato dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente col voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo può partecipare, senza diritto di voto, il direttore tecnico dell’Associazione, nominato dal medesimo organo direttivo con il compito di fornire ogni utile supporto e consulenza nell’ambito tecnico sportivo.
Le deliberazione del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.

Art. 18. 

Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione.
Si riunisce ogni qualvolta venga convocato dal Presidente ed almeno tre volte l’anno di cui una per la redazione e l’approvazione del rendiconto.
Può essere, altresì, convocato su richiesta motivata e scritta di almeno due consiglieri.
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d’ordinaria e straordinaria amministrazione.
Nella gestione ordinaria, i suoi compiti sono:
> convocare le assemblee generali degli associati;
> deliberare sulle domande di ammissione, di esclusione e di espulsione degli associati;
> redigere il rendiconto economico e finanziario e il preventivo da sottoporre all’assemblea ordinaria degli associati;
> redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’assemblea straordinaria degli associati;
> formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;
> attribuire ai consiglieri, agli associati ovvero anche a terzi il mandato di direttore tecnico;
> compiere tutti gli atti utili e necessari per realizzare le linee strategiche stabilite dall’assemblea e dallo statuto;
> stabilire gli importi delle quote annuali ordinarie ed eventualmente quelle straordinarie, dovute dagli associati. D’ogni riunione deve essere redatto verbale.

Art. 19. - Dimissioni

In caso venga meno la maggioranza dei Consiglieri, il Consiglio rimane in carica per gli affari correnti e provvede a convocare senza indugio l’Assemblea, perché provveda all’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
In ipotesi di dimissioni, revoca od esclusione di uno o più Consiglieri, se rimane in carica la maggioranza degli eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla reintegrazione del numero mediante cooptazione.
I Consiglieri cooptati decadono col Consiglio che li ha designati.

Art. 20. - Presidente, Vicepresidente e Tesoriere

Il Presidente dura in carica fino alla scadenza del suo mandato ed è legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti.
Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, può sottoscrivere qualsiasi atto e compiere qualsiasi operazione in nome e per conto dell’Associazione nel rispetto delle delibere del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea generale degli associati; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi ed ai pagamenti.
Conferisce agli associati o ai membri del Consiglio Direttivo, nell’ambito dei propri poteri, delega per il compimento di specifiche attività. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, ed in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato dallo stesso.
Il Tesoriere ha l’amministrazione del patrimonio dell’Associazione, è delegato alla riscossione delle entrate dell’Associazione e deve vigilare sulla legittimità e pertinenza delle spese. È delegato ad effettuare i pagamenti deliberati dal Consiglio Direttivo ed approvati dal Presidente. Deve redigere a fine anno il rendiconto di cassa, da sottoporre al Presidente.

Art. 21. - Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria. L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’Associazione nominerà uno o più liquidatori. Il patrimonio residuo dell’Ente potrà essere devoluto ad altra Associazione avente finalità  sportiva analoga, costituita nel Comune di Venezia, al Comune di Venezia ovvero alla F.I.S.E., sentito l’organo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.1996, n. 662.

Art. 22. – Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l’associazione ed gli associati e tra gli associati medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione Italiana Sport Equestri.
In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni della FISE, questo sarà composto da n. 3 (tre) arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati, o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Venezia
La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all’altra con lettera raccomandata a.r. da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell’evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.
L’arbitrato avrà sede in Venezia, e il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.
Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla Federazione Italiana Sport Equestri.

Art. 23. - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti del Coni e della Federazione Italiana Sport Equestri a cui l’Associazione è affiliata ed in via residuale le norme del codice civile.
L’Associazione non potrà apportare modifiche di sorta al proprio statuto prima che la F.I.S.E. abbia espresso la sua esplicita approvazione in merito alla proposta di variazione sottopostale.
In caso di mancata approvazione da parte della F.I.S.E., l’Associazione sceglierà tra la rinuncia alla variazione del proprio Statuto e la perdita dell’Affiliazione e degli eventuali particolari riconoscimenti.
                                                                       ***
Il presente Statuto sostituisce ed annulla ogni altro precedente statuto dell’Associazione, nonché ogni altra norma regolamentare in contrasto con esso; è stato approvato dall’Associazione nella riunione odierna del 28 giugno 2010 e, come previsto dalle normative in materia,  verrà sottoposto a registrazione presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente territorialmente.
 
Torna ai contenuti | Torna al menu